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Autovelox, senza l’omologazione la multa non è valida

A stabilirlo è il Giudice di Pace di Alessandria con la sentenza numero 64/2019 specificando la differenza tra omologazione e approvazione: per rendere valida la multa, infatti, è necessaria la prima che prevede regole più stringenti.
A cura di Matteo Vana
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Gli autovelox devono essere sottoposti a procedura di omologazione, ogni diversa procedura, adottata in difformità rispetto allo schema previsto dalla legge per le suddette apparecchiature, deve ritenersi illegittimo in quanto inidoneo a conferire certezza ai rilevamenti. Con questa motivazione il Giudice di Pace di Alessandria, attraverso la sentenza numero 64/2019 si è pronunciato sull'opposizione di un automobilista contro il verbale elevatogli dalla Polizia Locale per eccesso di velocità.

Affinché la multa sia valida è necessaria l'omologazione

A riportarlo è Studiocataldi.it; nel caso in esame, infatti, l'automobilista al quale era stata contestata la violazione dei limiti di velocità, si era opposto in quanto sul verbale mancava l'omologazione dell'apparecchiatura, sottoposta solo all'approvazione adottata con determinazione dirigenziale dal MIT anziché dal MISE. L'amministrazione locale, dal canto suo, ritenendo che non vi fosse differenza tra la procedura di omologazione e quella di approvazione, era convinta di essere nel giusto ritenendo valido il verbale. La procedura di omologazione a cui le apparecchiature per il controllo della velocità devono essere sottoposte, però, va distinta nettamente da quella dell'approvazione, come precisato dall'art. 192 del Codice: la prima consiste nell'accertamento della rispondenza e dell'efficacia dell'oggetto alle prescrizioni stabilite dal suddetto regolamento e viene affidata all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici mentre  la seconda ricorre qualora la richiesta sia relativa a elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni e per la quale sono richiamate, ma solo per quanto possibile, le procedure previste dal comma 2 per l'omologazione.

Due procedure diverse, quindi, con l'omologazione che si distingue per essere un procedimento sottoposto a regole più stringenti, in ragione del necessario bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. Per questo il Giudice di Pace, chiamato ad esprimersi, ha stabilito che le apparecchiature di rilevamento della velocità debbano essere sottoposte a procedura di omologazione disciplinata dall'art. 192 del Codice della Strada e che ogni diversa procedura adottata debba ritenersi illegittima in quanto inidonea a conferire certezza ai rilevamenti.

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