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Bollo auto non pagato per tre anni di fila? Scatta la radiazione del veicolo dal Pra

Nelle Regioni che hanno avviato l’operazione si stimano oltre 420mila veicoli coinvolti, circa l’1% del parco nazionale circolante.
A cura di Valeria Aiello
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Cancellazione d’ufficio dagli archivi del Pubblico registro per i veicoli sui quali il bollo auto non sia stato pagato per almeno tre anni consecutivi. Il provvedimento, riporta studiocataldi.it, potrebbe interessare oltre 420mila veicoli, circa l’1% del parco nazionale circolante, nelle sole tre Regioni che hanno avviato l’operazione, ovvero Lazio, Lombardia e Puglia. A stabilirlo è l’art. 96 del Codice della strada “Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica” che risale al lontano 1992: “Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'A.C.I, qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione”.

La procedura rispolverata dal fisco, oltre al recupero del gettito della tassa, secondo gli avvocati del quotidiano giuridico, avrebbe tra gli altri obiettivi quello di rimettere ordine negli archivi del Pra, ripulendo i database da quei veicoli per i quali le Regioni sostengono i costi di operazioni destinate a non andare a buon fine, quali accertamenti, notifiche di mancato pagamento e cartelle esattoriali, dal momento che i proprietari non hanno alcun interesse a fermare la ragione. Non in tutti i casi, però, la sanzione riguarderebbe quest’ultimi. In tal senso, come precisato al comma 2 dello stesso art. 96 del Cds, “avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle Finanze”. Dalla sanzione si potrà inoltre difendersi dimostrando il pagamento di almeno una tassa precedente alla data di notifica, oppure di essere esentati dal pagamento o dimostrando di aver venduto l’auto o di averne perso possesso.

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