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Buche e dissesto stradale, cosa fare se la moto subisce un danno e ci si fa male

In caso di danni causati da insidie stradali, la responsabilità è dell’ente proprietario o gestore della strada. La prova del danno compete però al soggetto danneggiato. Ecco le mosse da fare per ottenere il risarcimento per danni a veicoli e persone.
A cura di Valeria Aiello
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Tecnicamente si chiamano “insidie stradali” e sono l’incubo di tutti i motociclisti: buche, brecciolino, cunette mal segnalate e, più in generale, le condizioni di dissesto stradale rischiano di diventare delle vere e proprie trappole per chi, per i propri spostamenti, preferisce le due alle quattro ruote. Ebbene sì, perché se in caso di incidente gli automobilisti sono comunque protetti all’interno dell’abitacolo delle proprie vetture, chi va in moto o scooter rischia non solo di danneggiare il proprio veicolo ma di farsi male e, nella peggiore delle ipotesi, di ritrovarsi in situazioni drammatiche. Un rischio noto da tempo e riportato all’attenzione da una recente sentenza del Tribunale di Messina che si è pronunciato sul caso di un motociclista che nel 2010 morì in seguito a un incidente stradale provocato da un tombino sprofondato nell’asfalto. L’esito del giudizio, arrivato dopo oltre otto anni, ha riconosciuto ai familiari della vittima un risarcimento di 1 milione e 600mila euro da parte dell’ente proprietario della strada, in questo caso il Comune di Messina. Sulla scorta di questa decisione, vediamo come procedere in caso di danni causati da buche o dal fondo stradale dissestato.

Cosa fare per ottenere il risarcimento

La prima cosa da sapere è che gli incidenti causati dalle cattive condizioni del manto stradale sono nella maggior parte dei casi risarcibili. Un principio chiaramente espresso dall’articolo 2051 del Codice Civile, secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Questo vuol dire che, in caso di sinistro, il danneggiato deve fornire la prova dell’evento in cui è stato coinvolto e del fatto che il danno sia stato causato da una condizione di oggettivo pericolo. D’altra parte, l’ente proprietario o gestore del tratto stradale o autostradale, per sottrarsi alla propria responsabilità, dovrà fornire la prova che l’incidente è stato dovuto al comportamento del danneggiato oppure dimostrare eccezionalità e imprevedibilità dell’evento. Ma andiamo per ordine.

La prova del danno

Come detto, la prima cosa da fare è documentare quanto accaduto nell’immediatezza dell’evento. Il consiglio è quello, se possibile, di non spostare il veicolo e chiamare le Forze dell’ordine – in città ad esempio bisognerà contattare i vigili – che, una volta arrivati sul posto – verbalizzeranno l’accaduto. Molto importante, in questa fase, è anche scattare qualche foto del veicolo, la parte danneggiata (gomme, cerchioni, parafango…) nonché la strada e la buca. Se è possibile, prendere le generalità e i recapiti di eventuali testimoni. In caso di lesioni fisiche, recarsi al pronto soccorso per un referto medico. In un secondo momento, infatti, si dovrà dimostrare il danno subito, che nel caso di danni materiali potrà essere quantificato dalla fattura del gommista, del meccanico o del carrozziere.

La richiesta di risarcimento

Con le prove raccolte è necessario produrre una richiesta di risarcimento da inviare con raccomandata a/r all’ente proprietario o concessionario della strada (in città, generalmente, il comune, oppure la provincia o i gestori come ad esempio Anas). La diffida può essere prodotta da voi stessi o, in alternativa, da un avvocato, e dovrà provare che l’insidia stradale non poteva essere né vista né evitata. Dovrà essere inoltre dimostrato che, prima del sinistro, la velocità era proporzionale al tipo strada e al traffico. In caso l’ente non risponda o neghi il risarcimento, si può procedere con un “atto di citazione”.

La decisione del Giudice

In caso si proceda per vie legali, è responsabilità dell’ente rispondere al danno prodotto a terzi, salvo non dimostri che l’evento si sia verificato per un caso fortuito (elementi esterni – come ad esempio cause di forza maggiore, nubifragi o calamità naturali – o imprevedibili – ad esempio, lo sporco sulla strada che si è creato da poco, senza la possibilità di venirne a conoscenza e di rimediare alla situazione). Un altro esempio di esclusione della responsabilità può essere la prova che l’evento sia stato, in tutto o in parte, determinato dal comportamento di chi il danno lo ha subito. Per risarcimenti inferiori 5.000 euro la competenza è del Giudice di pace, altrimenti ci si deve rivolgere al tribunale ordinario. Riguardo ai tempi, come dimostrato anche dal caso dello sfortunato motociclista messinese, tra le diverse pronunce di ordine e grado, per un giudizio possono trascorrere anche diversi anni.

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