72 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Guida in stato di ebbrezza, il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest evita la revoca della patente

La revoca legittima se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l. Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest comporta “solo” la sospensione.
A cura di Valeria Aiello
72 CONDIVISIONI
Immagine

Il conducente alla guida di un veicolo con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l può incorrere nella revoca della patente. Lo ha confermato la IV Sez. penale della Cassazione con sentenza 10038/2019 del 7 marzo, respingendo il ricorso presentato da un automobilista che, sorpreso al volante con un tasso alcolemico superiore al limite consentito, si è visto applicare la sanzione prevista dall’art. 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada. Nel ricorso depositato dalla difesa, che ha ritenuto illogico il provvedimento emesso dal Tribunale di primo grado e confermato dalla Corte di Appello, i legali hanno rimarcato la differenza tra le sanzioni previste in caso positività al test e rifiuto dell’accertamento, sottolineando che se l’uomo si fosse rifiutato di sottoporsi al controllo con l’etilometro non sarebbe stata disposta la revoca della patente ma “solo” la sospensione.

Il rifiuto evita la revoca della patente

La revoca della patente, in effetti, è prevista soltanto nell’ipotesi di recidiva nel biennio, cioè nel caso in cui il conducente di un veicolo sia sorpreso alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro per la seconda volta in due anni. Un’interpretazione che potrebbe quindi far apparire più conveniente rifiutare di sottoporsi al controllo, incorrendo nella sanzione accessoria prevista dal comma 7 dell’art.186 del Cds – Il rifiuto dell’accertamento comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo se di proprietà del conducente. C’è però da dire che oltre alla sanzione accessoria, chi rifiuta di sottoporsi all’alcoltest è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c) dello stesso articolo, dunque con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno, sanzioni raddoppiate se si provoca un incidente stradale.

72 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views