5 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Parcheggio in doppia fila, la multa è valida anche se l’auto ha il contrassegno invalidi

Lo hanno stabilito i giudici della Cassazione con ordinanza numero 26396/2017 respingendo il ricorso di un automobilista e specificando che va provata che la vettura sia adibita al trasporto invalidi oltre ad avere l’obbligo di esporre sempre il contrassegno.
A cura di Matteo Vana
5 CONDIVISIONI
Immagine

Parcheggiare in doppia fila è una delle cattive abitudini che spesso porta gli automobilisti ad incorrere in sanzioni: un comportamento che, seppur a volte necessario soprattutto nelle grandi città, non può essere tollerato tanto che, in alcuni parti del mondo come Israele, può essere punito addirittura con il carcere. Un discorso a parte, però, meritano le macchine che espongono il contrassegno per gli invalidi; il tesserino, come stabilito da una recente della Cassazione non esonera dagli obblighi del Codice della Strada e, anche in questo caso, si può andare incontro alla violazione dell'articolo 158.

Multa valida se non si dimostra che la vettura è adibita al trasporto

A confermarlo sono stati i giudici nell'ordinanza numero 26396/2017; nel caso specifico, la Corte non ha accolto il ricorso di un automobilista multato perché aveva parcheggiato la propria auto in doppia fila, benché munito di contrassegno per il trasporto di invalidi intestato al genitore. Già in giudizio il Tribunale aveva respinto il ricorso chiarendo che il divieto di sosta e di parcheggio in doppia fila si estende anche ai veicoli adibiti al trasporto disabili anche perché, nel caso specifico, il conducente non aveva provato al momento dell’infrazione che la macchina fosse usata per trasporto disabili; ora lo ha ribadito anche la Cassazione specificando come va provata che la vettura sia adibita al trasporto invalidi.

Benché l'art. 11 del d.P.R. n. 503 del 1996 consenta la sosta del veicolo in doppia fila a coloro i quali detengono il contrassegno invalidi, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, va sempre provata, quindi, che la vettura, in quel preciso momento, era adibita al trasporto di una persona che presenti una invalidità. Il ricorrente, infatti, non è riuscito a provare, nel caso specifico, come la vettura al momento dell'infrazione fosse utilizzata per trasportare il titolare del permesso e fosse esposto esposizione il relativo contrassegno che deve essere sempre ben visibile. 

5 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views