Rc auto, il certificato di assicurazione anche via e-mail
Con la dematerializzazione dei documenti Rc auto non esiste più l’obbligo di esporre sul parabrezza il contrassegno assicurativo. Né esiste più l’attestato del rischio cartaceo: una semplificazione che ha portato allo snellimento degli adempimenti a carico dei consumatori e alla creazione di uno strumento, la cosiddetta banca dati, con le informazioni sulla copertura assicurativa dei veicoli, nell’ambito delle iniziative tese al contrasto delle frodi assicurative.
Il certificato assicurativo anche per e-mail – In caso di controllo delle Forze dell’ordine, tra i documenti da esibire insieme al libretto di circolazione e alla patente di guida, il certificato di assicurazione sarà il solo ad attestare la copertura assicurativa del veicolo. Rilasciato dalla compagnia in fase di stipula o rinnovo di una polizza, il documento cartaceo riporta tutti i dati che attestano l’esistenza di una polizza auto, la validità e la durata della copertura obbligatoria e i dati della compagnia e dell’assicurato, generalmente il proprietario del veicolo. Ma c’è una novità. L’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha dato il via libera alla trasmissione del certificato di assicurazione anche attraverso posta elettronica, adottando il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 3 del 5 gennaio 2016).
Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite sta elettronica. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.
Multe e sanzioni. Chi circola senza copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.287, oltre al sequestro del veicolo (Art. 193 del Codice della Strada). La sanzione è altresì ridotta a un quarto quando l'assicurazione del veicolo sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine, oppure quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprima la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo . In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta, l’interessato dovrà corrisponde il premio di assicurazione per almeno 6 mesi , garantendo il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro. In Italia secondo i dati Ania, si contatno oltre 3 milioni e mezzo di veicoli non assicurati, in media l’8% dei veicoli che circolano sulle strade italiane, percentuale che sale nelle regioni del sud, dove la quota tocca il 13%.