Risarcimento danni auto per buche stradali: ecco chi paga
Non è raro imbattersi in una buca e non riuscire ad evitarla. Con consumi di asfalto scesi nuovamente ai minimi storici – Siteb, Associazione dei costruttori e manutentori delle strade Rapporto 2016 – in Italia si svolgono solo la metà delle attività di regolare manutenzione delle strade e occorrerebbe un piano straordinario di almeno 40 miliardi di euro per riportare la rete agli standard qualitativi di 10 anni fa. Così, le probabilità di finire in una buca sono davvero elevate: vediamo quindi come procedere in caso l’auto sia stata danneggiata da una buca o dal fondo stradale dissestato.
La prova del danno
La prima cosa da fare è chiamare le Forze dell’Ordine che accerteranno il fatto. In città, ad esempio, bisognerà contattare i vigili che, arrivati sul posto, verbalizzeranno l’accaduto. Fotografate con lo smartphone la vettura, la parte danneggiata (pneumatici, cerchioni, parafango, in caso anche ammortizzatori, sospensioni, coppa dell’olio…) nonché la strada e la buca. Se possibile, non spostare l’auto fino all’arrivo degli agenti. In caso di lesioni fisiche, recarsi al pronto soccorso per un referto medico. In un momento successivo, si dovrà infatti dimostrare il danno subito, che nel caso di danni materiali potrà essere quantificato tramite la fattura del gommista, del carrozziere o dell’elettrauto. Qualora abbiate intenzione di non riparare l’auto prima dell’esborso del risarcimento, oltre a considerare che potrebbe passare molto tempo, la mancata riparazione potrebbe essere contestata come motivo per negare l’indennizzo.
La richiesta di risarcimento
Con le prove raccolte è necessario produrre una richiesta di risarcimento da inviare con raccomandata a/r all’ente locale proprietario della strada (generalmente il Comune). La diffida può essere inviata da voi stessi o prodotta da un avvocato, dovrà provare che la buca non era segnalata e che oggettivamente l’insidia non poteva essere né vista né prevista. Dovrà inoltre essere dimostrato che, nel momento dell’incidente, la velocità era proporzionata al tipo di strada e al traffico. Il più delle volte l’Amministrazione non risponde e potrebbe rispondere di no, costringendoci alla causa.
La decisione del Giudice
È responsabilità della pubblica amministrazione, salvo che quest’ultima non dimostri che l’evento si sia verificato per caso fortuito (ovvero un fatto imprevedibile e inevitabile) rispondere del danno. Il Codice civile all’art. 2051 stabilisce infatti che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia” quale appunto la strada “salvo che provi il caso fortuito” per cui è obbligato al risarcimento per i danni prodotti a terzi indipendentemente dalla loro colpa o malafede. In gergo si chiama “responsabilità oggettiva” che scatta per il mero rapporto oggettivo tra soggetto e cosa. Dunque, almeno in teoria, il risarcimento del danno per buche stradali dovrebbe essere agevole per l’automobilista, tuttavia fra le diverse pronunce di tribunali di ordine e grado, la questione è delicata e soggetta a molte interpretazioni.