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Stop ai ‘furbetti’ dell’auto con targa estera: la novità del Decreto sicurezza

Tra gli emendamenti approvati dal Senato, una norma per mettere a freno il fenomeno dei residenti in Italia che circolano con auto immatricolate all’estero per eludere bollo e sanzioni.
A cura di Valeria Aiello
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Stop agli italiani che circolano con targa estera, bulgara, tedesca, ungherese, rumena o di altri Paesi, per evitare di incorrere in sanzioni e risparmiare su bollo e assicurazione. A sorpresa, tra gli emendamenti al Decreto sicurezza votato dal Senato, è stata inserita una norma che vieta, a chi risiede in Italia da oltre 60 giorni, di circolare sul territorio nazionale con veicoli di targa estera. Un fenomeno, quello del parco circolante con targa straniera, che in Italia riguarda molte auto di lusso e grossa cilindrata, spesso acquistate ed esportate fittiziamente per non pagare il superbollo, ma anche gli immigrati che utilizzano auto con targa estera nella speranza di risultare invisibili agli occhi di Carabinieri e forze di Polizia. Una misura con cui “si tenta di porre un freno a una pratica scorretta, purtroppo, molto diffusa che danneggia tutti noi, togliendo al fisco soldi dovuto, e fa male anche alle tante aziende italiane che lavorano correttamente – ha dichiarato in una nota il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli – Con noi i furbi non avranno più vita facile. Pur risiedendo nel nostro Paese, non potranno più eludere tasse e controlli”.

La novità del Decreto sicurezza

L’emendamento modifica gli articoli 93 e 132 del Codice della Strada. Nell’art. 93 inseriti cinque nuovi commi: il primo vieta, a chi è residente in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all’estero; il secondo stabilisce alcune deroghe, valide solo nel caso si circoli con a bordo un documento, di data certa, firmato dall’intestatario del veicolo, dal quale risulti “il titolo e la durata della disponibilità”: l’utilizzo di un veicolo con targa estera in leasing o in locazione senza conducente (noleggio) sarà possibile se l’operatore è costituito in un altro Stato Ue o See (Spazio economico europeo) e senza sede secondaria in Italia. Per quanto riguarda i veicoli dati in comodato dalle imprese a lavoratori o collaboratori, l’eccezione riguarda le società costituite in altro stato Ue o See che non hanno in Italia sedi secondarie o effettive.

Multe e sanzioni

Per chi viola il divieto, prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una multa di almeno 712 euro, oltre al fermo del veicolo e l’obbligo di immatricolazione in Italia entro 180 giorni, scaduti i quali scatterà la confisca del mezzo. In alternativa, pagata la sanzione, andranno riconsegnate le targhe e i documenti alla Motorizzazione, chiedendo il foglio di via e la targa provvisoria per portare il veicolo all’estero. Chi, invece, guida un veicolo in comodato ma a bordo non ha alcun documento che attesti la durata e la disponibilità, dovrà esibire quest’ultimo entro 30 giorni: nel frattempo scatterà il fermo amministrativo. Per quanto riguarda le modifiche all’art. 132, infine, aggiunto l’obbligo di rimpatrio del veicolo, consegnando targhe e documenti esteri dopo un anno dall’importazione, qualora non vi sia stata alcuna reimmatricolazione in Italia.

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