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Zero punti sulla patente, la revisione scatta anche senza comunicazione

Il provvedimento di revisione della patente è disposto anche senza alcuna comunicazione delle progressive perdite del punteggio conseguite con precedenti infrazioni.
A cura di Valeria Aiello
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Il provvedimento di revisione della patente di guida, vincolato dalla perdita di tutti i punti, è disposto anche senza alcuna comunicazione delle decurtazioni progressive del punteggio conseguite con le precedenti infrazioni al Codice della Strada.  È il principio ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. II Civile, con ordinanza n. 9270/18 del 16 aprile riportata dal quotidiano giuridico dirittoegiustizia.it che rigetta il ricorso di un automobilista contro il provvedimento di revisione disposto nei suoi confronti dalla Motorizzazione civile. In particolare, l’uomo lamentava la mancata comunicazione delle perdite progressive di punti, un’omissione per la quale ha ritenuto di non essere stato messo nella condizione di riparare, frequentando nel frattempo corsi di recupero del punteggio ai sensi dell’art. 6 DM 29/07/2003.

La revisione scatta anche senza comunicazione

Censura respinta dalla Corte che sottolinea quanto disposto dall’art. 126-bis d.lgs. n. 285/1992 che prescrive, sì, che ogni variazione di punteggio sia comunicata agli interessati dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri. "La predetta comunicazione, pertanto, è atto meramente informativo e privo di contenuto provvedimentale; mentre la fonte di riferimento è costituita dal verbale di contestazione dell’infrazione, ove è riportata anche la sanzione accessoria della decurtazione dei punti. Inoltre – prosegue la Corte – il provvedimento di revisione della patente di guida è atto vincolato all’azzeramento del punteggio ed è anch’esso fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali, in esito alle quali sia stato decurtato l’intero punteggio; senza che sia dunque necessaria la previa comunicazione delle variazioni dei punti, di cui il conducente può avere notizia in qualsiasi momento, in primis, attraverso gli stessi verbali di accertamento".

Dopo 30 giorni scatta la sospensione

La perdita del punteggio è infatti annotata sul verbale redatto dall’organo accertatore che ha contestato l’infrazione, Polizia Locale, Stradale oppure Carabinieri, ossia in caso di contestazione immediata, e comunicata all’Anagrafe che provvede all’inserimento della decurtazione nel sistema informatico. L’automobilista può verificare il saldo punti online, sul Portale dell’automobilista gestito dal ministero dei Trasporti, o in alternativa chiamando il numero 848 782782 al costo di una telefonata urbana. Si ricorda che, in caso di perdita totale dei punti della patente, il conducente può comunque circolare, ma a suo carico è disposto il provvedimento di revisione della patente, per cui entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dovrà sottoporsi a nuovo esame teoria e idoneità alla guida. Nei confronti di chi non si sottoponga all’esame di revisione nei termini prescritti è sempre disposta la sospensione della patente di guida senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento.

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